▪ Premessa.
Il Decreto Legislativo 231/2001 stabilisce che le società possono essere ritenute responsabili in caso di reati commessi – nel loro interesse o a loro vantaggio – da: (i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (cosiddetti soggetti in posizione apicale o apicali); (ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cosiddetti soggetti sottoposti all’altrui direzione).
▪ Questione.
Cosa succede se, nonostante le sollecitazioni da parte del collegio sindacale, l’organo amministrativo non adotta il modello 231?
Laddove l’organo amministrativo non intenda adottare il modello 231 nonostante le sollecitazioni del collegio sindacale e non fornisca adeguate motivazioni, il collegio sindacale farà menzione di tale circostanza nella relazione al bilancio ex art. 2429 c.c.
Tale menzione è utile al fine di far constatare all’assemblea la propria diligenza ed evitare, pertanto, qualsiasi possibile imputazione di responsabilità in solido con gli amministratori ai sensi dell’art. 2407, comma 2, c.c., ad esempio laddove la società sia condannata all’esito di un procedimento giudiziale ai sensi del d. lgs. n. 231/2001.
Si tratta, dunque, di un criterio comportamentale improntato al presupposto che il collegio sindacale, in ragione degli obblighi di vigilanza sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, non possa esimersi dall’invitare la società a effettuare quanto meno una valutazione dei rischi connessi al compimento di uno o più reati presupposto elencati dal decreto 231. Difatti, è raccomandato al collegio sindacale di verificare che gli amministratori, in adempimento dei loro doveri di diligenza, abbiano valutato l’adozione del modello organizzativo, verosimilmente attraverso lo svolgimento di un’attività di risk assessment finalizzata a valutare i cd. “rischi 231” cui la società è esposta.
E’ proprio all’esito di tale attività, infatti, che l’organo amministrativo è tenuto a deliberare l’adozione del modello nel caso in cui i rischi rilevati siano tali da renderne necessaria la gestione e la mitigazione.
La conseguenza di quanto sopraesposto conduce a ritenere che una vigilanza inadeguata e il mancato esercizio dei poteri di reazione che la legge accorda ai sindaci potrebbero esporre questi ultimi a responsabilità e, prima ancora, configurare nei loro confronti una giusta causa di revoca.
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