È stata pubblicata in G.U. la L. 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (il c.d. Milleproroghe 2021) con disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
Di seguito si elencano alcune principali novità in tema di assemblee societarie.
➢ L’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, come convertito con modificazioni dalla legge L. 21/2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021), ha modificato i commi 1 e 7 dell’articolo 106 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto Cura Italia (convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27), apportando modifiche sia ai termini di convocazione dell’assemblea sia alle sue modalità di svolgimento.
In particolare, ha stabilito che l’assemblea ordinaria “è convocata per approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio” ed ha sostituito integralmente il testo del comma 7 con la previsione che le disposizioni per l’espressione del voto a distanza e per lo svolgimento dell’assemblea di cui al citato articolo 106 “si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”.
Pertanto:
✓ a seguito della modifica introdotta dal decreto Milleproroghe, in tutte le società è possibile convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, quindi, entro il 29 giugno 2021, anche in assenza di apposita previsione statutaria e senza necessità di indicare le ragioni di tale dilazione nella relazione sulla gestione;
✓ è stato sostituito e riformulato il comma 7 dello stesso articolo 106 prevedendo che le disposizioni di cui al citato articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. La conseguenza è che le assemblee che si terranno entro tale data potranno quindi continuare a fruire della previsione che consente, anche in deroga alle previsioni statutarie, che l’assemblea si svolga in totale audio/video conferenza senza che sia necessaria la contestuale presenza in un determinato luogo del presidente, del segretario o del notaio.
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