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Via degli Arconti, 16, 89127 REGGIO CALABRIA

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Largo Francesco Richini, 6, 20122 MILANO

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ACQUISTI PERICOLOSI EX. ART. 2343 BIS C.C.

2021-01-27 13:07

MP & Partners- Studio Legale

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ACQUISTI PERICOLOSI EX. ART. 2343 BIS C.C.

Cosa sono i CD? "ACQUISTI PERICOLOSI"?

Cosa sono i CD? "ACQUISTI PERICOLOSI"?

L’art. 2343-bis c.c. regola, con riferimento alle s.p.a., la particolare fattispecie rappresentata dall’acquisto da parte della società di “beni o crediti” dei promotori, fondatori, soci e degli amministratori per un ammontare pari o superiore al decimo del capitale sociale, nei due anni dall’iscrizione della società al registro delle imprese. Tali acquisti potrebbero sottendere la volontà di eludere la norma sui conferimenti: in assenza di una specifica previsione normativa sarebbe, infatti, possibile conferire una somma di danaro in sede di costituzione della società, per poi fare acquistare da quest’ultima, in un secondo momento, beni di proprietà dei soci stessi, evitando così di presentare la relazione giurata dell’esperto nominato dal Tribunale del circondario in cui ha sede la società: si verificherebbe in tal modo una restituzione del denaro conferito e una sostituzione, nel patrimonio della società neocostituita, di beni e crediti al denaro inizialmente esistente.

E’ chiaro che si considerano vietati, ai sensi dell’art. 2343-bis c.c., solo quegli acquisti di beni o crediti suscettibili di essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale e, dunque, idonei ad assicurare la copertura contabile del capitale sociale.

Restano pertanto fuori dall’ambito applicativo della norma in esame le operazioni che non influenzano lo stato patrimoniale, ma implicano solo rilevazioni nel conto economico. Nel caso di acquisizione di prestazioni d’opera e servizi deve applicarsi l’art. 2343-bis c.c. solo qualora i costi sostenuti vengano capitalizzati, concretandosi in tale ipotesi l’esigenza di tutelare la copertura del capitale sociale.

La norma in esame prevede che l’acquisto di tali beni e crediti debba essere autorizzato dall’assemblea ordinaria, chiamata a deliberare sulla base delle risultanze della relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del Tribunale; la relazione deve contenere gli stessi elementi che caratterizzano la perizia ex art. 2343 c.c. e deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, cosicché i soci possano prendere visione. Entro trenta giorni dalla delibera, il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione dell’esperto, deve essere depositato a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Le disposizioni riportate non si applicano, ai sensi del quarto comma dell’art. 2343-bis c.c., qualora gli acquisti siano effettuati a condizioni normale nell’ambito delle operazioni correnti della società o avvengano nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa.

Lo scopo è quello di eliminare eccessive rigidità qualora, in presenza di oggettive circostanze, non possa derivare danno alla società dagli acquisti di beni o crediti da fondatori, promotori, amministratori e soci, ben potendo verificarsi che tali soggetti intrattengano rapporti commerciali con la società, ad esempio in qualità di fornitori della stessa.

Non da ultimo, la norma in esame prevede la responsabilità solidale dell’alienante e degli amministratori per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Tale disposizione, oltre ad esplicitare il carattere solidale della responsabilità dei soggetti che hanno concorso alla violazione, è volta a chiarire che l’acquisto effettuato in violazione di legge risulta comunque valido, rafforzando così la tutela dei terzi ai quali non possono in alcun caso essere sottratti i beni acquisiti.

 

Per ulteriori informazioni contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: info@mplex.eu


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