• Qual è la conseguenza di un voto espresso da un azionista in conflitto di interessi?
Il voto in conflitto costituisce causa di annullabilità della deliberazione solo quando:
a) sia stato determinante (c.d. prova di resistenza): il requisito deve intendersi in maniera puramente aritmetica;
b) abbia contribuito all’approvazione di una deliberazione idonea a danneggiare la società.
• Chi può impugnare la delibera?
Ai sensi dell’art. 2373 c.c. la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’art. 2377 c.c., qualora possa arrecarle danno.
• Interesse in conflitto.
Affinché ci sia un «interesse in conflitto» occorre che l’interesse di cui il socio è in concreto portatore si ponga in contrasto o appaia incompatibile con l’interesse della società e non solo con l’interesse di altri soci o gruppi di soci. Non è dunque sufficiente che il socio miri a realizzare il proprio interesse personale, occorrendo anche che tale interesse si ponga obiettivamente in contrasto con quello della società e che la deliberazione sia idonea a ledere quest’ultimo interesse.
➢ Teoria istituzionalistica: l’interesse sociale è l’interesse che si sovrappone e si distingue dall’interesse dei soci: esso è rivolto alla valorizzazione del capitale e alla moltiplicazione della ricchezza e, in quanto tale, è superiore all’interesse dei soci ed è indisponibile da parte di questi ultimi, seppur con decisione presa all’unanimità.
➢ Teoria contrattualistica: è la tesi maggioritaria secondo la quale l’interesse sociale coincide con quello dei soci in quanto tali ed è da essi disponibile; l’interesse sociale va identificato nell’interesse di gruppo e, quindi, nell’interesse comune dei soci attuali volto alla realizzazione degli scopi sociali e della funzione associativa.
• Danno potenziale.
Il danno deve risultare, ad un giudizio probabilistico e statistico, possibile, anche se futuro, e, quindi, non ancora verificatosi: il danno rilevante ha ad oggetto non solo il patrimonio sociale, ma anche il valore globale delle partecipazioni societarie, perché altrimenti ne verrebbero menomati i diritti delle minoranze.
• Spunti di riflessione.
➢ Secondo la dottrina non sussiste un obbligo per il socio di informare l’assemblea dell’esistenza del conflitto.
➢ Ove l’amministratore escludesse dal voto il socio sulla base di un supposto conflitto di interesse, la deliberazione risultante dall’assemblea risulterebbe invalidamente assunta, indipendentemente dalla prova di resistenza e dalla potenzialità dannosa di essa.
➢ È demandato al socio di decidere se astenersi dal voto o meno, rilevando tale scelta sul computo dei quorum per l’approvazione della deliberazione.
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